
La pronuncia in commento si inserisce nel filone ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di cessione in blocco dei crediti bancari e finanziari ai sensi dell’art. 58 T.U.B., ribadendo un principio di rilievo pratico: la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è condizione di validità o di efficacia della cessione, ma solo una forma semplificata di pubblicità sostitutiva della comunicazione individuale.
Quando quest’ultima sia comunque intervenuta, il rapporto si considera validamente trasferito e pienamente opponibile al debitore ceduto. La Corte, richiamando il precedente n. 20495/2020, conferma dunque che la comunicazione diretta al debitore soddisfa l’esigenza di certezza dei rapporti, potendo anche avvenire attraverso l’atto giudiziale con cui il cessionario agisce in via monitoria. Tale orientamento rafforza la tenuta del sistema delle cartolarizzazioni e dei trasferimenti massivi di portafogli di crediti, rendendo più difficile per il debitore opporre eccezioni meramente formali circa la legittimazione attiva del nuovo titolare.
Sotto altro profilo, la decisione affronta il tema della prova del contratto di mutuo e dell’erogazione della somma. È significativo che la Corte ritenga sufficiente, a tal fine, non solo la produzione del contratto di finanziamento e della documentazione contabile, ma anche le ammissioni stesse della debitrice, la quale aveva dichiarato di aver versato un certo numero di rate.
La Cassazione richiama il principio secondo cui, una volta dimostrata la stipulazione del contratto e l’esistenza del credito, spetta al debitore fornire la prova di fatti estintivi o modificativi, in applicazione dell’art. 2697 c.c.
Dal punto di vista operativo, la sentenza offre alcune indicazioni utili per il contenzioso sul recupero crediti:
Sul piano sistematico, la decisione conferma l’orientamento volto a tutelare la certezza dei traffici giuridici e la stabilità delle operazioni di cessione dei crediti, anche a costo di un ridimensionamento della posizione processuale del debitore. Per l’avvocato difensore, ciò impone un approccio istruttorio particolarmente rigoroso: ogni eccezione sulla legittimazione o sull’esistenza del credito deve essere sorretta da una precisa ricostruzione documentale del rapporto e da una puntuale allegazione degli elementi di fatto già introdotti in sede di merito.
L’ordinanza n. 10181/2025 rafforza l’orientamento volto a garantire la certezza dei traffici giuridici e la stabilità delle operazioni di cessione dei crediti. Per il debitore, si restringono gli spazi per eccezioni meramente formali; per il professionista, aumenta la necessità di una difesa fondata su elementi concreti e documentati.
La pubblicazione dell’avviso di cessione in blocco di crediti ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 non costituisce requisito di validità della cessione, potendo essere sostituita da una comunicazione individuale al debitore ceduto ai sensi dell’art. 1264 c.c., che rende il trasferimento pienamente opponibile.
La prova del contratto di mutuo e dell’erogazione della somma può desumersi dalla documentazione contrattuale e dalle ammissioni del debitore, su cui grava l’onere di provare eventuali fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione.