
Una società ha impugnato davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia l’avviso di recupero di un credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate (art. 8 L. n. 388/2000) che l’Ufficio aveva ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 2005-2007. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado rigettando il ricorso societario, ritenendo, in particolare, che l’investimento non fosse stato realizzato nei termini prescritti e che non fosse applicabile la causa di non punibilità della buona fede ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolando motivi riguardanti il mancato esame della condizione soggettiva di buona fede e la corretta applicazione del termine di decadenza (art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 – termine ottennale).
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al termine di decadenza, richiamando il principio delle Sezioni Unite (nn. 34419/2023 e 34452/2023) secondo cui per la compensazione di crediti d’imposta inesistenti si applica il termine ottennale, ma non sempre quando il credito sia spettante o esistente anche se utilizzato irregolarmente. Nel caso di specie, la CTR aveva erroneamente sovrapposto due distinte disposizioni (la tempistica di utilizzo delle agevolazioni e la funzione produttiva del bene) e aveva ritenuto inesistente il credito prima che la verifica della “messa in funzione nel biennio” potesse essere operata. Secondo la Corte, poiché la società aveva documentato che il capannone era stato ultimato nel 2007, non poteva automaticamente ritenersi la decadenza dal beneficio al momento dell’utilizzo in compensazione negli anni 2005-2007, senza un corretto esame del concretissimo obbligo di messa in funzione entro il biennio. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla C.T.R. di secondo grado della Puglia in diversa composizione per nuovo esame anche delle spese del giudizio.
Questa ordinanza offre diversi spunti utili per la prassi degli avvocati tributaristi:
1.Importanza della distinzione tra “credito inesistente” e “non spettante” Il richiamo alle Sezioni Unite (nn. 34419/2023 e 34452/2023) evidenzia che il termine di decadenza dell’Amministrazione (otto anni) si applica quando il credito d’imposta sia del tutto inesistente – cioè privo dei requisiti normativi sin dall’origine – e non rilegabile mediante controlli formali automatizzati. Nel caso in esame, la società aveva allegato che il bene era ultimato nel 2007 e quindi la questione della “messa in funzione entro due periodi di imposta” doveva essere esaminata con attenzione, senza saltare direttamente alla conclusione della decadenza;
2.Cautela nell’applicazione della causa di decadenza dell’agevolazione La normativa agevolativa (art. 8, comma 7, L. n. 388/2000) richiede che i beni oggetto dell’investimento “entrino in funzione” entro due anni dall’acquisizione o ultimazione. La C.T.R. aveva ritenuto la decadenza senza esaminare puntualmente tale momento e in che misura il bene fosse effettivamente entrato in funzione entro il termine. Per il professionista è fondamentale valutare la prova della messa in funzione, considerando che l’adempimento riveste natura sostanziale, non solo formale, ed è spesso oggetto di allegazione e contestazione;
3.Controllo del termine di decadenza e dell’atto di recupero La società deve verificare se l’atto di recupero sia stato emesso entro il corretto termine di decadenza o prescrizione. Non basta l’affermazione che l’investimento non sia andato a buon fine: va specificato quando è maturata la decadenza e se per quella data l’Ufficio conservava la legittimità ad agire. In caso contrario, la tesi difensiva può fondarsi sulla sanatoria del termine;
4.Strategia difensiva Nel redigere il ricorso per cassazione o nelle fasi di merito, occorre: (i) documentare concretamente la data di ultimazione del bene e la data di effettiva entrata in funzione; (ii) allegare ogni elemento che potrebbe indicare l’esistenza dell’investimento anche se la messa in funzione tardiva; (iii) contestare la qualificazione del credito come “inesistente” o “non spettante” e valutare se il termine ottennale o quello ordinario sia applicabile; (iv) proporre, ove argomentabile, la causa di non punibilità della buona fede ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997, fornendo prova dell’incertezza normativa o della condotta diligente del contribuente.
In sintesi, l’ordinanza del 12 gennaio 2025 n. 785 conferma l’importanza di un’esatta impostazione difensiva in materia di agevolazioni e crediti d’imposta, con focus sia sulla natura del credito (inesistente versus non spettante), sia sul corretto calcolo dei termini, sia sulle condizioni sostanziali dell’agevolazione. Per il blog di GiurisApp si potrebbe suggerire una “check-list operativa” per la verifica preventiva di tali crediti d’imposta e un box dedicato al “termine di decadenza in sintesi” per orientare la prassi.
“In tema di crediti d’imposta utilizzati in compensazione, il termine di otto anni previsto dall’art. 27, comma 16, D.L. n. 185/2008 è applicabile all’azione dell’Amministrazione nei casi in cui il credito sia del tutto inesistente, ossia privo, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla legge e non rilevabile mediante controlli automatizzati, mentre, negli altri casi, si applicano i termini ordinari; in particolare, quando l’agevolazione presupponga la messa in funzione del bene nel biennio (art. 8, comma 7, L. n. 388/2000), la decadenza e l’inesistenza del credito devono essere accertate con riguardo alla reale entrata in funzione del bene, e non possono farsi discendere automaticamente dalla tardiva ultimazione.”