Cass. civ., sez. III, sentenza n. 32148/2024 (pubblicata il 12 dicembre 2024): natura pubblicistica dei crediti agevolati e responsabilità del garante

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Sintesi della sentenza n. 32148/2024 della Corte di Cassazione

Nel caso oggetto della decisione, un coobbligato solidale («garante») di una società beneficiaria di agevolazioni con la quale era solidale e dunque chiamato al pagamento aveva proposto una opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione per conto dell’ente creditore che aveva erogato agevolazioni a norma della legge n. 662/1996.

Il garante sosteneva, tra l’altro, che la cartella fosse priva di motivazione, che egli non fosse beneficiario diretto del finanziamento né debitore nei confronti dell’istituto bancario, e che non fosse applicabile l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123/1998 , norma che prevede un privilegio e la riscossione coattiva in favore dello Stato per i crediti restitutori derivanti da agevolazioni pubbliche.

Le decisioni di Tribunale e Corte d’Appello

Il Tribunale di primo grado (Udine) accoglieva l’opposizione, ritenendo inapplicabile il procedimento di riscossione mediante iscrizione a ruolo. La Corte d’appello di Trieste, invece, ribaltava la decisione e respingeva l’opposizione, ritenendo che l’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 fosse applicabile anche in caso di inadempimento degli obblighi restitutori (non solo di revoca del finanziamento) e che il privilegio previsto potesse estendersi anche alle obbligazioni assunte dai garanti (fideiussori).

I motivi del ricorso per Cassazione

Avverso tale decisione, il garante proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi tra cui: nullità della motivazione (violazione art. 24 Cost., art. 132 c.p.c.), violazione ed errata applicazione dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, e questioni relative all’applicabilità della legge n. 33/2015 (art. 8­bis) ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare, ha rigettato il primo motivo per inammissibilità (la censura era aspecifica e non dava conto delle eccezioni dedotte). Quanto alla questione di merito, la Corte richiamava proprio un orientamento (ad es. l’ordinanza n. 9657/2024) secondo cui: in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, quando il gestore del fondo (o ente pubblico) ha soddisfatto il finanziatore, subentra un credito restitutorio di natura pubblicistica, privilegiato e assoggettato alla procedura di riscossione coattiva (ex art. 17 d.lgs. n. 146/1999) anche nei confronti del garante, ai sensi dell’art. 8­bis, comma 3, del d.l. n. 3/2015 (legge di conversione n. 33/2015), anche se il credito era sorto prima dell’entrata in vigore della norma, poiché essa sarebbe di natura non innovativa ma meramente ripetitiva/ confermativa.

La Corte ha confermato che il privilegio dell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 sorge “ab origine” in ragione della causa pubblicistica del credito e non è subordinato a un provvedimento di revoca del beneficio o al momento dell’inadempimento, ma è insito nella stessa natura del credito agevolato. In conclusione, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Commento: implicazioni pratiche per avvocati e garanti

La sentenza n. 32148/2024 assume rilievo sotto diversi profili, con utilissimi spunti per la prassi degli avvocati che trattano finanza agevolata, garante e procedure di riscossione coattiva. Innanzitutto, rafforza in modo chiaro l’orientamento secondo cui i crediti restitutori derivanti da agevolazioni pubbliche (legge 662/1996, d.lgs. 123/1998) hanno carattere pubblicistico e non meramente privatistico: ciò significa che non si tratta semplicemente di un rapporto di diritto comune tra beneficiario e finanziatore, ma di un’obbligazione volta a reintegrare risorse pubbliche, con uno scopo di tutela dell’interesse collettivo. Ne consegue che la normativa speciale sul privilegio e sulla riscossione coattiva (art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998) trova piena applicazione, anche – come ribadito – nei confronti dei garanti (fideiussori/coobbligati) e, fatto non secondario, anche in casi in cui il credito sia sorto anteriormente all’art. 8-bis del d.l. n. 3/2015 (l. 33/2015).

Estensione del privilegio ai garanti e impatto sulla difesa

Questo significa concretamente che un soggetto che ha prestato garanzia a favore di una impresa beneficiaria di agevolazioni può trovarsi addebitato con cartella di pagamento e iscrizione a ruolo per il recupero dell’agevolazione ove ricorrano gli obblighi di restituzione. Per l’avvocato della parte garante, ciò comporta che la difesa dovrà rivolgere la propria attenzione non solo alle tradizionali censure (mancanza del titolo, carenza di motivazione, legittimazione passiva, ecc.), ma anche al regime speciale di cui sopra: sarà opportuno valutare se effettivamente ricorra il credito pubblico agevolato, se il gestore si sia sostituito legittimamente nella posizione del beneficiario/debitore, se il privilegio sia stato correttamente riconosciuto, e se vi siano ragioni valide per contestarne la validità (errori procedurali, vizi della concessione, prescrizione, decadenza, nullità dell’atto amministrativo, ecc.).

Effetti dell’art. 8-bis e portata retroattiva della norma

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda il timing: la Corte qui conferma che la norma del 2015 non è da considerarsi innovativa, ma interpretativa/confermativa, dunque “retroattivamente” valida per rapporti sorti anteriormente. Ciò offre al creditore pubblico una maggiore stabilità, ma al garante impone maggiore attenzione alla fase preventiva: la firma della garanzia, benché antecedente, non comporta in automatico una protezione rispetto alla riscossione esattoriale. Dal punto di vista strategico, per il professionista è fondamentale valutare se la cartella notificata sia effettivamente conforme ai requisiti (motivazione, competenza dell’agente della riscossione, soggetto attivo del credito, datazione, iscrizione a ruolo corretta, eventuale opposizione tempestiva ex art. 615 c.p.c., prescrizione/decadenza). Anche se la Corte ha respinto le censure del garante, non può escludersi che in casi concreti emergano vizi tali da rendere opponibile la cartella.

In definitiva, la decisione consolida un orientamento “rigoroso” nella direzione del recupero di crediti agevolati tramite riscossione coattiva, esteso anche al garante, e richiede che la difesa non trascuri la specifica disciplina agevolativa e privilegiata – non limitandosi dunque alla tradizionale difesa di diritto comune.

Massima (Cass. civ., sez. III, sent. 18 novembre – 12 dicembre 2024, n. 32148)

In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996 e del d.lgs. n. 123 del 1998, il gestore del fondo che, a seguito di inadempimento dell’impresa beneficiaria, abbia soddisfatto il finanziatore surrogandosi nei suoi diritti, vanta un credito restitutorio di natura pubblicistica, volto alla riacquisizione di risorse pubbliche, cui si applicano il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 123 del 1998 e la procedura di riscossione coattiva di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 146 del 1999.

Tale disciplina trova applicazione anche nei confronti dei terzi garanti o coobbligati dell’impresa beneficiaria e si estende ai crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, disposizione avente natura meramente confermativa e non innovativa del regime già vigente.